Tutti i datori di lavoro, nominatisi RSPP entro il 31 dicembre 1996, e quindi esonerati dalla formazione, debbono procedere al proprio aggiornamento entro l’11 gennaio 2014.
DATA NOMINA A RSPP | TIPO DI FORMAZIONE | EVENTUALE COMPLETAMENTO FORMAZIONE | AGGIORNAMENTO |
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Prima del 31/12/1996 |
Nessuna | Nessun completamento: Esonero | Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo) |
Dopo il 01/01/1997 |
Nessuna | Formazione Obbligatoria: Da fare “subito” secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) | Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione. |
Dopo il 01/01/1997 |
Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata. (attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore). | Nessun completamento: Esonero | Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo) |
Dopo il 01/01/1997 |
Conforme accordo Stato regioni 26/01/2006. Moduli A, B, C | Nessun completamento: Esonero (NOTA: solo nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione (ABC) e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro) |
Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo) |
Nuova attività con nuova nomina dal 2012 | Nessuna | Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall’inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) | Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione. |
Regime transitorio prima applicazione |
In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997 | Nessun completamento: Esonero | Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione. |